Si apprende da Punto Informatico (http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2190864) che in data 22 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato in capo al gestore di un sito internet l’omessa indicazione del numero di partita Iva nella home page ed ha così ha irrogato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 471/97, una sanzione amministrativa pari ad euro 258,00.
Tutti coloro che posseggono un sito web, infatti, vuoi che sia di commercio elettronico o semplicemente un “sito vetrina”, hanno l’obbligo di indicare il numero di partita Iva in Home Page. Tale obbligo è in vigore sin dal dicembre 2001 e la sanzione che si rischia, in caso di omissione, va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.
D’altronde la questione è stata già ampiamente trattata dall’Agenzia delle Entrate quando, con una Risoluzione del 16/05/2006 n. 60, si è pronunciata in maniera affermativa in merito alla domanda posta da una società, che chiedeva chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 35 , comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972; in quell’occasione, è stato chiesto se il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell’Agenzia a quanti intraprendono l’esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, doveva o meno essere indicato nella home page del sito web, anche nel caso di siti web meramente propagandistici e pubblicitari, che non compiono attività di commercio elettronico (notizia acquisibile su scintlex alla pagina http://www.scintlex.it/notizia/169/176.html).
A ben vedere, tale obbligatoria indicazione è stata ribadita anche dalla normativa di settore (si pensi, ad esempio, al D. Lgs. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”) dove all’art. 7 – Informazioni generali obbligatorie – viene stabilito che “Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:
– il nome, la denominazione o la ragione sociale;
– il domicilio o la sede legale;
– gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
– il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
– gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
– il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta“.
Ancora oggi, purtroppo, sono molti i siti web che non riportano nelle loro pagine tutte quelle informazioni generali obbligatorie richieste dalla normativa vigente. I prestatori dei servizi della società dell’informazione, quindi, devono prestare molta attenzione a ciò che inseriscono nelle pagine web dei loro siti: la normativa, infatti, è complessa e variegata ed il rischio di incappare in sanzioni amministrative è molto facile. Inoltre, un sito web carente e poco trasparente può spaventare i potenziali acquirenti ed esporre il titolare a invalidità contrattuali per omessa informativa obbligatoria in fase di trattative.